Yara, Cassazione, Dna Ignoto 1 è quello di Bossetti

Yara, Cassazione, Dna Ignoto 1 è quello di Bossetti

Yara, Cassazione, Dna Ignoto 1 è quello di Bossetti


23 novembre 2018, ore 17:13

Nessun dubbio su evidenza scientifica, è prova piena

"Numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di Ignoto 1, rinvenuto sulla mutandine della vittima, e quelle dell'imputato". Lo scrive la Cassazione nella motivazioni della sentenza a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. L'evidenza scientifica, sottolinea, ha "valore di prova piena". In 155 pagine la Cassazione risponde ai venti motivi di ricorso della difesa, che sollevava diverse obiezioni, contestando la prova del dna, la 'catena di custodia', i kit utilizzati. La Cassazione biasima i "reiterati tentativi di mistificazione degli elementi di fatto", "amplificate da improprie pubbliche sintetizzazioni". "La probabilita' di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico", evidenza la Corte, equivale a "un soggetto ogni 3.700 miliardi di miliardi di miliardi di individui". "I giudici di merito - si legge nella sentenza - hanno correttamente affermato che il profilo genetico e' stato confermato da ben 24 marcatori", evidenziando "a maggiore tutela dell'imputato, che la certezza dell'identificazione e' particolarmente solida", in quanto le linee guida scientifiche individuano un soggetto "con l'identita' di soli 15 marcatori". Rispondendo all'obiezione sulla catena di custodia, la Corte afferma che il dna di Bossetti "non era presente nelle banche dati all'epoca disponibili e che sono state ampiamente e ripetutamente consultate proprio allo scopo di identificare Ignoto 1, sicche' e' impossibile ipotizzare una contaminazione dei reperti prelevati all'inizio del 2011 con il profilo dell' imputato che e' stato acquisito soltanto tre anni dopo". Quanto alla richiesta della difesa di una perizia, i giudici spiegano che vi si ricorre in caso di "evidenza dell'utilizzo di una metodica errata o superata e dell'esistenza di un metodo piu' recente e piu' affidabile": "nulla di tutto questo emerge dagli atti".