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Filippo Turetta condannato all'ergastolo ma senza le attenuanti generiche, "le 75 coltellate non sono sinonimo di crudeltà"

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Author image Nicolò Pompei

08 aprile 2025 alle ore 17:13, agg. alle 19:30

La Corte d'Assise ha spiegato le motivazioni della sentenza del 3 dicembre scorso

La Corte d'Assise di Venezia ha spiegato in 150 pagine le motivazioni della sentenza, pronunciata il 3 dicembre scorso, nei confronti dell'assassino di Giulia Cecchettin, la ventiduenne padovana uccisa l'11 novembre del 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. Motivazioni che fanno discutere perché sono state escluse le attenuanti generiche, non c'è stata crudeltà secondo i giudici. 


"INESPERIENZA E INABILITA' DELL'OMICIDA"

La dinamica dell'omicidio di Giulia Cecchettin non permette di "desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio", che Filippo Turetta volesse "infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive", e "non è a tal fine valorizzabile, di per se, il numero di coltellate inferte". Questa è la motivazione con cui la Corte ha escluso l'aggravante della crudeltà per la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Per i giudici, aver inferto 75 coltellate non sarebbe stato "un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima", ma "conseguenza della inesperienza e della inabilità" dell'omicida. Esaminando la videoregistrazione delle fasi dell'omicidio, il collegio giudicante nota che emergono colpi ravvicinati, rapidi e "quasi alla cieca", e quindi "tale dinamica, certamente efferata", si ritiene non "sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell'imputato". 


LA CONFESSIONE A META' DI TURETTA

Turetta per i giudici non confessa: "si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti: d'altra parte, tale condotta è in linea con il contegno tenuto in sede di primo interrogatorio, quando egli non solo ha sottaciuto ma ha apertamente mentito in ordine a diverse, anche gravi, circostanze poi emerse a seguito delle accurate indagini svolte". L'apporto dato dall'imputato "è stato di fatto del tutto nullo". "Dalle intercettazioni delle conversazioni occorse in carcere tra lui e i genitori - prosegue la sentenza - si evince chiaramente come egli fosse a conoscenza del fatto che, oltre agli elementi fino ad allora emersi, vi era molto altro a suo carico, eppure si è guardato bene dal riferirne in sede di interrogatorio". 


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