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Cambiano gli obblighi di trasparenza per IA, deepfake e chatbot, entreranno in vigore dal 2 agosto

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Author image Redazione Web

27 luglio 2026 alle ore 10:00, agg. alle 23:41

Arriva la marcatura tecnica per i “contenuti sintetici”, è contenuta nelle nuove linee guida della Commissione Europea

Chi immette sul mercato o usa chatbot, generatori di immagini, audio e video sintetici, sistemi di riconoscimento delle emozioni e strumenti capaci di produrre deepfake dovrà sottostare a nuove regole. Gli obblighi verranno applicati dal prossimo 2 agosto 2026, data in cui nell'Unione europea introdurrà novità per quanto riguarda la trasparenza dell'AI Act, il primo regolamento organico al mondo sull'Intelligenza Artificiale, che è in vigore dal 1 agosto 2024. Previste pesanti sanzioni per chi viola le nuove norme: fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente, se superiore. 


Perché queste novità

“La Commissione ha adottato i presenti orientamenti per fornire indicazioni pratiche alle autorità competenti, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA” scrive nel documento sulle linee guida pubblicato il 20 luglio “L'obiettivo è garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act in modo coerente, efficace, proporzionato e uniforme". 


Le novità

La prima e più importante è che le persone dovranno essere informate quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò sia evidente. Questa chiarezza è stata introdotta per gli utenti, soprattutto per le categorie più fragili come i minori. I contenuti sintetici dovranno avere una marcatura tecnica leggibile dalle macchine che sarà a carico dei provider (i fornitori) e un'informativa a carico degli utilizzatori (deployer). L’unica eccezione è quella dei testi di pubblico interesse sottoposti a revisione umana o controllo editoriale, dei quali una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale. 


L’informazione prima di tutto

Gli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale (i cosiddetti deployer) dovranno informare gli utenti se "esposti a deepfake, a contenuti generati dall'IA su questioni di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale e a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica". Ma non solo. I fornitori dovranno assicurare, nel caso di sistemi che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, che le soluzioni tecniche adottate siano "efficaci, interoperabili, solide e affidabili come indicato nelle pertinenti norme tecniche". Dovranno essere informate le persone, nel caso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica, a meno che i sistemi siano autorizzati dalla legge per le indagini penali. 


La manipolazione

Chi utilizza un sistema IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un deepfake dovrà rendere noto che il contenuto "è stato generato o manipolato artificialmente", con modalità attenuate per le opere artistiche, creative o satiriche. 


Esclusa l’attività di ricerca scientifica

Resta esclusa dalla nuove norme, soprattutto l'art. 50: l'attività personale non professionale; la ricerca e lo sviluppo, settore in forza del quale restano esenti i sistemi sviluppati e messi in servizio esclusivamente per finalità di ricerca scientifica, nonché le attività di ricerca, test e sviluppo antecedenti l'immissione sul mercato; i sistemi autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, nei limiti previsti dal regolamento. 


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