Quarant'anni fa l'Italia diceva no alla modifica della legge 194 sull'aborto

Quarant'anni fa l'Italia diceva no alla modifica della legge 194 sull'aborto

Quarant'anni fa l'Italia diceva no alla modifica della legge 194 sull'aborto


In due referendum era stato chiesto agli italiani di modificare la legge approvata tre anni prima dal Parlamento

Sono passati quarant'anni da quando gli italiani vennero chiamati a esprimersi sulle proposte di modifica alle legge numero 194 del 1978, meglio conosciuta come "legge 194", approvata tre anni prima dal Parlamento per meglio regolamentare la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza, depenalizzando quello che fino ad allora era considerato un reato. Entrambi i referendum, con obiettivi opposti, ebbero esito negativo; il primo per estendere il periodo in cui interrompere volontariamente la gravidanza e il secondo per abrogare modalità e giustificazioni dell'interruzione stessa. Negli ultimi quattro decenni e anche prima dell'approvazione della legge 194 l'Italia si è sempre divisa sul tema dell'aborto; una spaccatura che ancora oggi talvolta non consente la piena attuazione della legge.


La riforma

Prima

Prima dell'approvazione della legge 194 nel nostro Paese era considerato un reato interrompere volontariamente una gravidanza, con pene (da due a cinque anni di reclusione) che riguardavano sia l'esecutore dell'aborto che la donna stessa. La pena per essersi procurarsi autonomamente l'aborto era invece la reclusione da uno a quattro anni. Le pene stesse erano inoltre inasprite nel caso di lesioni o morte della donna ma diminuite nel caso in cui il fatto fosse stato commesso "per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto".


Dopo

La legge 194/78 permette alla donna di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza nei primi novanta giorni della gestazione in una struttura pubblica. In particolare, come stabilito nell'articolo quattro, l'aborto è permesso alla donna "che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito". L'interruzione volontaria di gravidanza è consentita anche dopo i novanta giorni nel caso in cui "la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna" o "quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna".

Obiezione di coscienza

Tra le prescrizioni della legge 194 c'è anche il diritto del medico ginecologo all'obiezione di coscienza. È però vietato ricorrervi se l'interruzione della gravidanza, come riportato nell'articolo nove, si rende "indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo". Dopo il parto, inoltre, essa ha il diritto di lasciare il proprio bambino in affido all'ospedale affinché questo possa poi essere adottato. Se richiesto, è garantito l'anonimato. Secondo una relazione del Ministero della salute del 2014, il numero medio di obiettori di coscienza all'interno del personale medico italiano è del 70%. Può capitare infatti che la donna sia costretta a cambiare regione per ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza non essendo presenti nel suo ospedale di riferimento medici disponibili per l'intervento.


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